| Sicurezza stradale: La risposta del Governo alle 5.500 vittime della strada |
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| 06/08/2007 | |
Meno croci sulle strade?
Il commento settimanale di Ambrogio Crespi sui fatti che ci accerchiano
Cari amici, francamente non so se questo Governo si trovi alla vigilia di un colpo d'ala come sostiene il ministro Padoa Schioppa, che è il meno amato dell'esecutivo, oppure si tratti di un colpo di sole molto piò probabole alla vigilia di ferragosto.
Quello che so è che il 15 luglio mi sono trovato a scrivere un editoriale drammatico: "QUANTE CROCI SULLE STRADE". Ero furioso per l'inadeguatezza delle leggi sulla sicurezza stradale e per l'indolenza della classe politica che generava un'impunità diffusa costringendoci a fare i contabili di morte e aggiornare le stratistiche ogni fine settimana. Ero sicuro che passata l'emozione di quelle ore non sarebbe accaduto nulla e a distanza di qualche tempo mi sarei trovato a denunciare e le stesse cose, magari solo con un po'cpiù di indignazione...
... E invece NO!!
Alla viglilia del fine settimana più trafficato dell'anno, la politica i politici, il Governo è intervenuto con un Decreto Legge che rappresenta un salto in avanti epocale: chi sarà trovato alla guida di un'auto ubriaco o strafatto sarà punito con l'arresto e non ci troveremo più a piede libero disgraziati che da ubriachi hanno ammazzato gente innocente, questo è un principio di responsabilità molto importante, fine dell'indulgenza.
Il DECRETO BIANCHI rende il notro Paese più civile, certo sarà migliorabile, imperfetto, ma DIAMINE!! Finalmente, un atto concreto e serio, un atto responsabile e alto, soprattutto messo in piedi in tempi rapidi.
Ora però va applicato e sempre.
Ambrogio Crespi
COSA CAMBIA CON IL DECRETO BIANCHI
In particolare, il "decreto Bianchi" inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di stupefacenti. Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida. Guida in stato di ebbrezza: arresto fino a sei mesiGiro di vite per chi viene scoperto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Per la guida in stato di ebbrezza sono previsti tre "gradi di intensità" della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzione: per chi viene sopreso alla guida con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro viene aumentata la sanzione pecuniaria che da un minimo di 250 a un massimo di 1.032 euro in precedenza, sale tra un minimo di 500 euro a un massimo di 2 mila euro. Confermata la pena dell'arresto fino a un mese, mentre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente passa, dagli attuali 15 giorni a 3 mesi, a 3-6 mesi. Nel caso, fino ad ora non previsto dalla legge, in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la sanzione pecuniaria è stata fissata tra 800 e 3.200 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a tre mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Infine, per chi guida con tasso alcolemico superiore all'1,5 grammi per litro è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.500 euro per arrivare ad un massimo di 6.000 euro. La pena dell'arresto è prevista fino a sei mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. Pene raddoppiate con incidente Le pene sono invece raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale: e' inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo non appartenga a persona estranea al reato. In caso di rifiuto dell'accertamento, slavo il fatto che il caso non costituisca reato, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Sospensione della patente
Dalla violazione conseguono poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Quando invece lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Alterazione da stupefacenti Per chi viene sopreso alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con invece con l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro e l'arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio. Se invece il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Obblighi per titolari di locali Il decreto introduce obblighi anche per i titolari e gestori di locali, i quali devono esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonchè le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza. Norme per i neopatentati Il decreto legge interviene anche sui neopatentati e pone limitazioni alla guida di motocili. Chi guida senza patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro. Nell'ipotesi di recidiva in un biennio è previsto l'arresto fino a un anno. L'infrazione sarà punita come fattispecie di rilevanza penale. I neopatentati non potranno guidare veicoli di potenza superiore a 50/kWt: il divieto è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Vietato trasporto di minori di 4 anni sulle moto Tornando alla due ruote, da domani sarà vietato il trasporto di minori di 4 anni. La sanzione amministrativa in questo caso va da 148 a 594 euro. In materia di autovelox, il decreto dà il via libera ai dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato come le autostrade. E' previsto comunque che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Rimodulate infine le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite fissato. |
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