08 feb. – "Fu lui, negli anni Novanta, a mettere su carta la necessita' di abolire l'autorizzazione a procedere. E Nicola Mancino, oggi vice presidente del Csm, con Repubblica ammette che 'il desiderio di tornare indietro non e' mai passato'. Dice si' all'immunita' – in una intervista a REPUBBLICA -, ma con paletti ben precisi e rigidi. Che 'la proposta arrivi non dal governo ma dal Parlamento', che 'si preveda una maggioranza qualificata, oscillante tra il 60 e il 65 per cento, per respingere le richieste di autorizzazione dei magistrati', che agli stessi 'si dia la possibilita' di portare avanti le indagini'.
16 commenti a "MANCINO: SI ALL’IMMUNITA’ MA NON SIA ACRITICA"
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mai sentito un mucchio di scemenze così grosso da un vecchio tricheco della politica italiana e perdipiù superpagato
l’unico istituto ragionevole sarebbe la sospensione dei processi per tutte le cariche pubbliche di una certa importanza finchè dura la carica (cioè il solito lodo alfano).
in sostanza, la sospensione dei processi al premier, presidente repubblica, presidenti camere va bene perchè un eventuale incriminazione rischierebbe di aprire crisi politiche vanificando la volontà popolare uscita dalle elezioni senza preventive condanne definitive, ma l’incriminazione di 10-15 parlamentari su 945 non vanificherebbe nulla perchè non metterebbe in pericolo la maggioranza e il responso delle urne
eppoi cosa cambierebbe con il ritorno all’autorizzazione a procedere votata dal 65% dei parlamentari anzichè dal 50% ? gli inciuci tra partiti (compreso IDV) per non far processare loro esponenti ci sarebbero lo stesso
infine la sacra corte non può sindacare la validità di una legge costituzionale che perciò stesso è insindacabile, altrimenti assumerebbe un atteggiamento golpista contrario alla volontà popolare espressa dal parlamento e sarebbe, questo sì, incriminabile per attentato alla democrazia e alla volontà popolare
Ennò caro Mauromauro, la Corte può benissimo sindacare la legittimità di una legge costituzionale, come dice Mancino e come ti dissi io stesso in più occasioni. E proprio per il motivo sottolineato dallo stesso, ossia che gli articoli fondamentali della Costituzione, quelli contenuti nella prima parte e quindi pure l’ art. 3, non possono essere derogati, neppure con legge costituzionale.
Mister X sono io……
Mancino, ha un nome sinistro…
Comunque mi permetto di fare un piccolo appunto al grande Mancino: quando afferma, a confutazione della tesi della Bongiorno, che non si può fare differenze fra reati commessi prima dell’ elezione e reati commessi nell’ esercizio della funzione, a mio avviso la sua analisi pecca per difetto. Nel senso che avrebbe dovuto dire che non si può distinguere fra reati commessi prima dell’ elezione e reati commessi durante il mandato parlamentare, siano questi reati funzionali, cioè commessi nell’ esercizio delle funzioni, o extrafunzionali, commessi quindi in qualità di privato cittadino.
Dopodichè, per ”compensare” l’ estensione dell’ immunità a entrambi i tipi di reati, che sarebbe quindi un’ immunità di tipo assoluto, sia pure limitata al periodo del mandato, concordo con il nostro quando suggerisce di prevedere una maggioranza qualificata per negare l’ autorizzazione a procedere, in modo che l’ esercizio della mancata autorizzazione sia reso più difficoltoso e si scongiuri l’ eventualità che l’ immunità parlamentare si trasformi di fatto in impunità , come è accaduto nel regime di questo istituto antecedente al 1993.
mister x
in democrazia (e lo dice il nome) governa il popolo e quindi l’ultima parola spetta solo al popolo col referendum, no ai funzionari.
quella che prospetti tu è il principio della repubblica sovietica (l’ultima parola spettava al partito)
Questo da un punto di vista strettamente tecnico, ossia delle soluzioni giuridicamente prospettabili. Per quanto riguarda il mio parere al riguardo dico invece no all’ immunità parlamentare, anche in chiave riveduta e corretta con la previsione di una maggioranza qualificata del 60-65% ai fini della mancata concessione dell’ autorizzazione. Per quanto riguarda invece un lodo Alfano approvato con legge costituzionale, non lo considero una porcata come invece era (spero di poter parlare ormai al passato, visto che con l’ approvazione del legittimo impedimento Berlusconi è già sufficientemente tutelato senza la necessità che venga adottato pure l’ immondo ddl sul processo breve) il ddl sul processo breve. Nondimeno credo, come detto nel mio precedente commento, che questo lodo, sia pure riapprovato con la procedura di cui all’ art. 138 Cost e quindi esente da vizi di costituzionalità ”formale”, continuerebbe a essere viziato in senso sostanziale per contrarietà al predetto art. 3 Cost., statuente il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Anche se una legge costituzionale, non approvata dal Parlamento con la maggioranza qualificata dei due terzi e quindi eventualmente sottoposta a referendum confermativo, dovesse essere tramite questo approvata dal corpo elettorale, potrebbe parimenti incappare in una successiva censura di costituzionalità da parte della Consulta, qualora essa dovesse contrastare con un principio costituzionale fondamentale. Il giudice ultimo delle leggi, ordinarie e costituzionali, è pur sempre la Corte costituzionale, non il popolo. Anche nell’ ipotesi di referendum confermativo conclusosi con esito positivo…
guarda nikki che i principi intoccabili e assoluti esistevano solo nell’ancien regime spazzato via dalla rivoluzione francese del 1789 e nel regime sovietico crollato con il muro di berlino del 1989 …
in democrazia sono le autorità elette o nominate che si devono conformare alla volontà popolare (referendum o elezioni) e no viceversa
in democrazia, l’unico principio intoccabile è appunto la volontà popolare
epperciò che silvio e brunetta parlano di cambiare anche la prima parte della costituzione
La prima parte della Costituzione può essere modificata (almeno nella stragrande maggioranza degli articoli che la compongono) solo con procedimenti extragiuridici, in pratica rivoluzioni, colpi di stato o qualunque altro accadimento idoneo a sovvertire l’ ordinamento costituzionale attualmente vigente.
Non può essere modificata con fatti giuridici, quale ad esempio l’ approvazione di una legge, sia pure costituzionale. Pena la dichiarazione di illegittimità costituzionale di quest’ ultima.
Sempre in virtù della teoria dei limiti assoluti alla revisione costituzionale, sulla base della quale non tutti gli articoli della Carta possono essere modificati, neppure con legge costituzionale.
eureka !
per non vanificare la volontà popolare uscita dalle urne si potrebbe fare così : incriminare 20-30 parlamentari della maggioranza e 20-30 parlamentari dell’opposizione compreso dipietro, così scontentiamo tutti e gli equilibri politici rimangono immutati senza bisogno di reintrodurre immunità di sorta !
chi è che si offre in pasto all’opinione pubblica e si sacrifica per non intaccare i sacri equilibri politici usciti dalle sacre urne e dalla sacra volontà popolare ?
“Fu lui, negli anni Novanta, a mettere su carta la necessita’ di abolire l’autorizzazione a procedere …”
e ci credo
in cambio gli avevano promesso il salvacondotto se avesse sacrificato i suoi vecchi amici democristi
sempre piu’ in basso
Mancino in atratto potrebbe avere ragione ma,come si fa ad approvare una legge a larga maggioranza se il csx. del PD e’ sotto ricatto dell’IDV?
Mancino non sembra dare delle risposte.