| PRONTO DDL CARFAGNA SUL GARANTE NAZ.LE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA |
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| 01/08/2008 | |
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01 ago. - E' pronto per essere discusso al Consiglio
dei ministri di domani il disegno di legge per istituire in
Italia il 'Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza'. La
figura, proposta dal ministro della Pari opportunita', Mara
Carfagna, e' gia' esistente in molti Paesi europei (Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia,
Portogallo, Spagna e Svezia)
Viene istituita, spiega
l'articolo 1 del ddl, "al fine di assicurare la piena attuazione
e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore
eta'". Questo "in conformita' a quanto previsto dalle convenzioni
internazionali".
Il Garante, spiega l'articolo 2 del ddl, "e' scelto tra
persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalita'"
ed e' nominato "con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica".
L'incarico dura quattro anni e "puo' essere
riconfermato per non piu' di una volta". Per tutta la durata
dell'incarico, il Garante "non puo' esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, non
puo' essere amministratore o dipendente di enti pubblici o
privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche elettive".
I compiti, stabiliti all'articolo 3 del
testo, sono quelli di promuovere "l'attuazione della Convenzione
di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di
promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
nonche' la piena applicazione della normativa europea e nazionale
sulla promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza".
Inoltre, deve esercitare "i compiti di cui all'articolo 12 della
Convenzione Europea sull'esercizio del diritto dei fanciulli",
collaborando "con la rete dei Garanti Europei-European network of
ombudpersons for children (Enoc) e assicurando "forme idonee di
consultazione comprese quelle di bambine, di bambini, di ragazze
e di ragazzi, nonche' di collaborazione con tutte le
organizzazioni e le reti internazionali".
Il Garante, sempre secondo il disegno di legge del ministro
Carfagna, dovra' poi proporre "l'adozione di iniziative, anche
legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", esprimere "parere sul
piano nazionale di azione", "sui disegni di legge e sugli atti
normativi del governo in materia di infanzia e di adolescenza" e
"sul Rapporto che il governo presenta periodicamente al Comitato
dei diritti del fanciullo di cui all'articolo 44 della
Convenzione di New York".
Tra gli altri compiti del Garante
nazionale, ci sara' anche quello di promuovere "l'individuazione"
e vigilare "in merito al rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civile e sociali relativi
all'infanzia e all'adolescenza"; promuovere "a livello nazionale,
iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e
della cultura dei dritti dell'infanzia e dell'adolescenza" e
riferire "al Parlamento sull'attivita' svolta con relazione
annuale, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno".
Il
Garante, inoltre, promuove a livello nazionale "studi e ricerche
sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio
nazionale sulla famiglia", "dell'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza" e "del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza",
nonche' "dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e
della pornografia minorile". Il Garante esercita queste funzioni
in "piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione, non e' soggetto ad alcuna forma di controllo
gerarchico o funzionale ed ha pieno accesso agli atti,
informazioni e documenti concernenti il suo mandato".
Al fine di tutelare i diritti e gli
interessi delle persone di minore eta', il Garante puo'
"d'ufficio o a seguito delle segnalazioni o reclami" anche
"segnalare situazioni di disagio di minori alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni al fine di
consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di
procedimenti di protezione".
E' tra i suoi poteri (articolo 4) anche quello di "richiedere
alle pubbliche amministrazioni, nonche' a qualsiasi soggetto
pubblico o privato, compresa la Commissione per le adozioni
internazionali" di "fornire informazioni rilevanti ai fini della
tutela dei minori e di esibire documenti".
Per fare tutto cio'(articolo 5) la figura si avvale di
"un'apposita struttura di missione operante presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri".
Tutte le persone (articolo 6)
possono rivolgersi al Garante "mediante segnalazioni, anche
attraverso un numero telefonico d'emergenza gratuito, o reclami
relativi a violazioni dei diritti dei minori, ovvero relativi a
situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori".
Per l'attuazione della presente legge (articolo 7), infine, si
prevede la copertura di 1 milione di euro, delle quali 500 mila
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche per la
famiglia e le altre 500 mila a carico del Fondo per le politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita'. (Dire)
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